Rete Organizzata Scuole Autonome della Valdera
1 capture11 May 2006successfailAbout this captureCOLLECTED BYCollection: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze Data collected by Internet Archive on behalf of Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. This data is currently not publicly accessible. TIMESTAMPSThe Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20060511112025/https://www.iscomar.it/rosavaldera/accordorete.html
HomeIstituti della Rete- Crespina- Lari- Capannoli- PeccioliAccordo di ReteProtocollo d'intesaAlunni coinvoltiDove siamoSettori d'interventoProgetti attivatiOrganigramma funzionaleOrganigramma nominaleRiferimenti normativiReti collegateNewsLinkACCORDO di RETEtra gli Istituti Comprensivi delle Colline della ValderaLanno duemilatre, il giorno quattro, del mese di giugno, presso il Municipio di Crespinaviene stipulatoIl presente Accordo di rete che di seguito sarà chiamato, in alternativa, anche Convenzione, con forza di titolo autentico per ogni effetto di legge tra le seguenti Istituzioni Scolastiche Pubbliche Statali: - Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Fauglia; - Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Capannoli; - Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Lari; - Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Peccioli Sono presenti:- Dott.ssa Daniela Pampaloni Dirigente Scolastico pro-tempore dellI. C. di Fauglia- Dott. Augusto Gottini - Dirigente Scolastico pro-tempore dellI. C. di Capannoli- Dott. Nicodemo Gennari - Dirigente Scolastico pro-tempore dellI. C. di Lari- Prof. Walter Ceccarelli - Incaricato pro-tempore della Dirigenza Scolastica dellI. C. di PeccioliI predetti legali rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche rinunciano, con dichiarazione espressa, alla presenza di testimoni per la stesura del presente atto. Premessa- Visto il comma 1 dellart. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dellart.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 che prevede la possibilità di promuovere o aderire ad accordi di Rete tra Scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali; - Tenuto conto che laccordo di Rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, ferma restando lautonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; - Considerato che il collegamento in Rete tra le Scuole autonome pubbliche, statali e non statali, è finalizzato alla realizzazione di un sistema formativo integrato, al potenziamento del servizio scolastico sul territorio, evitando la frantumazione delle iniziative e la dispersione delle risorse; - Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni; - Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 1° febbraio 2001, n.44 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, di seguito chiamato semplicemente D.M. 1° febbraio 2001, n.44; - Viste le delibere autorizzative dei Consigli di Istituto delle Scuole interessate per la costituzione in Rete che verranno allegate al presente atto - Viste le delibere autorizzative dei Collegi dei Docenti delle Scuole interessate per la costituzione in Rete per lo svolgimento delle attività didattiche, di programmazione, di formazione e di aggiornamento relativamente al personale insegnante che verranno allegate al presente atto. I Legali Rappresentanti delle Scuole innanzi menzionateconvengono con la presente convenzione in forma pubblica amministrativadi istituire unACCORDO di RETEdenominatoR.O.S.A. VALDERARete Organizzata Scuole Autonome della Valderatra le SCUOLEprecedentemente descritte, secondo quanto qui di seguito riportato.Art. 1La Premessa e gli allegati descritti in calce fanno parte integrante del presente atto. Art. 2LIstituto Comprensivo G. Mariti con sede in Crespina in via 21 Aprile n. 47, assume il ruolo di Scuola Capofila della Rete Scolastica di cui al presente atto ed esprime, nella figura di un docente individuato dal Dirigente, il ruolo di coordinatore che individua, sentiti i Dirigenti delle scuole aderenti, un gruppo di coordinamento. La stessa Istituzione diventa sede amministrativa del Bilancio di Rete per i progetti in comune. La Conferenza di Servizio dei Legali Rappresentanti delle Scuole della Rete potrà provvedere ad individuare nuova Scuola Capofila, con votazione a maggioranza dei 3/4 degli aderenti. Art. 3LIstituzione di Rete assume il nome di R.O.S.A. VALDERA Rete Organizzata Scuole Autonome della Valdera, lasciando impregiudicata lAutonomia di ciascuna Istituzione Scolastica interessata che, in ogni modo, rimane soggetto giuridico a se stante. Art. 4La Rete di Scuole R.O.S.A. VALDERA è costituita dagli Istituti Comprensivi che con il presente atto si costituiscono ed è aperta a tutte le Scuole che intendano aderirvi. La richiesta di adesione va proposta in forma scritta dal Legale Rappresentante della Istituzione interessata, previa acquisizione di apposite delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti della medesima Istituzione Scolastica e va trasmessa, con le dovute forme di garanzia, alla Conferenza di Servizio dei Legali Rappresentanti delle Scuole della già costituita Rete, tramite la Scuola capofila. Laccettazione della nuova adesione e della relativa quota di partecipazione viene assunta allunanimità in prima seduta; a maggioranza dei presenti, in seconda seduta. Ladesione ha effetto dalla data di sottoscrizione dellaccordo da parte della Scuola richiedente. E fatta salva la possibilità per una Istituzione Scolastica estranea alla Rete di richiedere la partecipazione ad un singolo Progetto attivato, nei modi e nei termini eventualmente previsti allinterno di esso e, comunque, ritenuti idonei al successo e allefficacia del Progetto stesso, dal Comitato di Gestione della Rete che deciderà in merito. Art. 5Le Istituzioni Scolastiche facenti parte della Rete di cui al presente Atto, hanno facoltà di recesso dallaccordo. La richiesta di recesso è presentata dal Legale Rappresentante della Scuola interessata, in forma scritta e previa acquisizione di apposite delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti della medesima Istituzione Scolastica e va trasmessa, con le dovute forme di garanzia, alla Conferenza di Servizio dei Legali Rappresentanti delle Scuole della Rete, tramite la Scuola capofila. La decisione viene assunta allunanimità, in prima seduta; a maggioranza dei presenti, in seconda seduta. Il recesso sarà efficace al completamento delle attività avviate. Art. 6Il presente atto costitutivo della Rete di Scuole R.O.S.A. VALDERA ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di attività e servizi che hanno lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi nei settori di intervento appresso elencati, a titolo meramente indicativo: Obiettivi- Realizzare, attraverso il sostegno reciproco e lazione comune, il miglioramento della qualità complessiva del servizio scolastico, lo sviluppo dellinnovazione, sperimentazione e ricerca educativa e didattica, la qualificazione del personale scolastico mediante laggiornamento e la formazione in servizio; - Promuovere larricchimento delle risorse materiali, da un lato e delle competenze professionali, dallaltro, anche mediante la socializzazione delluso delle risorse esistenti allinterno della Rete e lacquisizione di nuove, attraverso progetti ed iniziative comuni - Sviluppare in modo omogeneo ed efficace lintegrazione del servizio scolastico con gli altri servizi sociali e culturali svolti da enti pubblici e privati, allo scopo di determinare il rafforzamento dellazione formativa delle Scuole e lo sviluppo culturale e sociale del territorio. - Promuovere lintegrazione dei servizi amministrativi allo scopo di favorire la razionalizzazione di determinate prestazioni e procedure anche attraverso la qualificazione e la specializzazione del personale amministrativo mediante laggiornamento e la formazione in servizio; - Incentivare la partecipazione dei genitori e degli alunni nella scuola al fine di realizzare un rapporto più collaborativo e sinergico fra le diverse componenti; Settori di intervento:A Attività di formazione e aggiornamento.- Creazione di unOfferta Formativa comune per tutto il personale, docente e non docente delle scuole aderenti alla rete;- Sviluppo della formazione dei docenti nellambito delle nuove tecnologie utilizzando anche programmi per la formazione a distanza;- Creazione di una documentazione condivisa per la diffusione delle iniziative e dei progetti formativi della Rete;- Sviluppo dei rapporti e del confronto tra le Figure di Sistema delle ScuoleB Attività didattica, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo.- Sviluppo di esperienze didattiche comuni tra classi parallele di Istituti diversi;- Creazione di un anagrafe delle professionalità e delle competenze comune e condiviso;- Avvio di percorsi comuni di ricerca metodologica e didattica per il potenziamento dellOfferta Formativa delle Scuole;C Attività integrative per studenti.- Sviluppo di attività integrative comuni per gli alunni in situazione di disagio scolastico e /o di apprendimento;- Sviluppo di attività integrative comuni per gli alunni (teatro, cinema, radio, giornale...) in unottica di laboratori articolati;- Creazione di momenti comuni di aggregazione per gli alunni delle scuole interessate;- Gestione del sito internet www.rosavaldera.it D Attività di progettazione:- Condivisione delle informazioni riguardo a bandi Regionali, Provinciali ed Europei- Condivisione delle esperienze progettuali più significative dei singoli istituti ed estendibili alle scuole della rete- Creazione di gruppi di progetto integrati tra le scuole della rete. E Attività di educazione degli adulti:- Raccordo con altri enti per la progettazione e la realizzazione di percorsi di formazione per adulti- Raccordo con altri enti per la progettazione e la realizzazione di esperienze di Circoli di Studio- Raccordo con altri enti per la progettazione e la realizzazione di attività di formazione dei genitori delle scuole coinvolte nella reteF Attività di intercultura- Sviluppo di percorsi di integrazione scolastica per gli alunni stranieri- Sviluppo di percorsi di integrazione e di formazione per alunni e genitori immigrati- Sviluppo di percorsi di integrazione e di formazione per alunni in situazione socio-culturale svantaggiataG Attività di segreteria- Raccordo tra il personale delle segreterie per la definizione di procedure amministrative e contabili comuni, ferma restando lautonomia dei singoli bilanci- Sviluppo di strategie comuni per favorire economie di gestione per lacquisto di beni e servizi anche con la costituzione di una banca dati comune di reteArt. 7Il presente contratto ha validità triennale a partire dal 1 settembre 2003 come anno di inizio del triennio. Non è consentito il rinnovo tacito; si fa rinvio, in proposito, al contenuto dellart.44 comma 2 della Legge 23 dicembre 1994, n.724. Qualora una o più Istituzioni Scolastiche, in misura inferiore ai 3/4 delle Istituzioni scolastiche che hanno costituito la Rete, diano revoca alladesione, la Rete resterà costituita con le Istituzioni restanti. Qualora oltre i 3/4 delle Istituzioni Scolastiche che hanno costituito la Rete comunicassero di recedere, la Rete sarà estinta al 31 agosto dellanno scolastico corrente al momento della richiesta di revoca, fatte salve le responsabilità di gestione fino a quella data. Art. 8Fatta salva lautonomia organizzativa, decisionale e gestionale delle singole Istituzioni Scolastiche, la Rete di scuole prevede come suoi organi la Conferenza di Servizio dei Legali Rappresentanti delle scuole della Rete (o dei loro delegati), il Gruppo di Coordinamento e il Comitato di Gestione della Rete. Art. 9Il potere di indirizzo, lattività istruttoria e lapprovazione dei singoli progetti riguardanti le materie di cui al precedente art.6 competono e sono definiti in seno alla Conferenza di Servizio dei Legali Rappresentanti (o dei loro delegati) delle Istituzioni Scolastiche rappresentate nella Rete, secondo le procedure disposte dagli artt. 9,10,11 e 12 della Legge 24 novembre 2000, n.340 che, al capo II, apporta modifiche alla Legge 7 agosto 1990, n.241. Per i fatti che interessano la Rete, la Conferenza di Servizio sarà convocata periodicamente dal Dirigente Scolastico della Scuola capofila almeno due volte allanno. Alla Conferenza di Servizio partecipa comunque, senza diritto di voto, il coordinatore della rete ed il gruppo di coordinamento. Alla Conferenza di Servizio potranno assistere i Direttori dei Servizi Generali Amministrativi e i docenti con funzioni obiettivo e figure di sistema delle Istituzioni Scolastiche della Rete. La Conferenza di Servizio può articolarsi in gruppi di lavoro settoriali per lesame dei problemi relativi ai diversi segmenti scolastici o a specifici progetti, con la presenza dei docenti referenti delle singole scuole. Art. 10La Conferenza di Servizio dei Legali Rappresentanti delle scuole della Rete valuta e convalida la proposta del coordinatore del Comitato di Gestione, gruppo operativo di coordinamento, di esecuzione e di gestione delle attività progettate e approvate dalla Conferenza di Servizio. Il Comitato di Gestione, costituito dal Gruppo di coordinamento, da un Dirigente Scolastico o suo delegato e da un Direttore Servizi Generali Amministrativi o da un Coordinatore Scolastico delegato, si riunisce ogni qualvolta sia necessario o comunque almeno una volta al mese; alle riunioni possono essere invitati i docenti Referenti/Responsabili dei Progetti in rete dei diversi Istituti. Art. 11Gli oneri amministrativi e finanziari derivanti dalle varie fasi di attuazione e di avanzamento delle attività, da imputare a carico del fondo per larricchimento e lampliamento dellOfferta Formativa e per gli interventi perequativi, sono individuabili come: - oneri per lattività di progettazione complessiva della rete; - oneri per le attività di progettazione dei singoli progetti; - oneri per il funzionamento degli organismi di gestione della rete - oneri di gestione amministrativo contabile per il personale di segreteria delle scuole aderenti da rapportarsi ai progetti gestiti per conto della rete; - oneri per il riconoscimento della partecipazione a eventuali attività di formazione; Art. 12In sede di Conferenza di Servizio saranno pure determinate le quote di apporto finanziario di ciascuna Scuola aderente alla Rete, per la realizzazione delle attività e dei servizi della Rete, secondo criteri da concordare nella medesima sede. In sede di Conferenza di Servizio saranno inoltre individuati i fondi e le fonti di finanziamento da ricercare prioritariamente presso organismi istituzionali dellUnione Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia e dei Comuni nonché delle scuole aderenti non escludendo contributi finanziari o strumentali provenienti da altri soggetti territoriali interessati al perseguimento delle finalità della rete, purchè ciò non condizioni a nessun titolo lo svolgimento delle attività programmate. Art. 13I finanziamenti di cui al precedente articolo affluiranno, in tempi appropriati e secondo specifici accordi da sottoscrivere, nel Programma Annuale della Scuola capofila o di altra scuola aderente , in analogia a quanto disposto dallart.8 del D.P.R. 20 aprile 1994, n.367, per la realizzazione di programmi complessi e saranno contabilizzati in partite di giro quali attività per conto terzi. Saranno pure predisposte a cura dei Direttori dei Servizi Generali Amministrativi delle Scuole coinvolte, le Schede illustrative Finanziarie, secondo quanto disposto al comma 6 dellart. 2 del D.M. 1° febbraio 2001, n.44, citato in Premessa. Art. 14Lattività negoziale della rete è affidata al Dirigente Scolastico della Scuola Capofila che la eserciterà nellambito delle disposizioni previste dallart. 31 comma 1 del D.M. 1° febbraio 2001, n.44. Art. 15Sugli acquisti dei beni e servizi, decisi in Conferenza di Servizio, e che attengono alla realizzazione delle attività e dei progetti di cui alle materie elencate nel precedente art.6, il Dirigente Scolastico della Scuola capofila adotterà la procedura prevista dalla normativa vigente. Art. 16Entro 15 giorni prima della chiusura di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico della Scuola capofila trasmetterà alle altre Scuole della Rete copia della rendicontazione circa lutilizzo delle risorse comuni, fermo restando il diritto di accesso ai relativi atti che gli organi delle cointeressate Istituzioni Scolastiche potranno esercitare ogni qualvolta sarà ritenuto necessario. Art. 17Ogni sei mesi di ciascun anno scolastico considerato, il Coordinatore, dintesa col Comitato di gestione, relazionerà in Conferenza di Servizio sullandamento concernente la realizzazione dei servizi, sui conseguenti sviluppi economico-finanziari e sulla eventuale necessità di reperire altri fondi per il prosieguo delle attività e dei servizi. Analoga illustrazione-relazione sarà fatta tutte le volte che almeno due Legali Rappresentanti delle Scuole della Rete ne faranno esplicita e motivata richiesta scritta, con contestuale informazione agli altri Legali Rappresentanti delle Scuole interessate. Art. 18I beni acquistati saranno presi in carico, secondo specifici accordi da sottoscrivere, nelle scritture inventariali delle Scuole aderenti e rimarranno a disposizione di tutte le Scuole interessate alla Rete per la realizzazione delle attività progettate ed approvate. Al momento dello scioglimento della Rete, i beni saranno ceduti in analogia a quanto previsto dallart.52 del D.M. 1° febbraio 2001, n.44, con la suddivisione in pro-quote delleventuale ricavato tra le Scuole della Rete. Sulla priorità di vendita, sarà favorita la Scuola in Rete che facesse eventuale richiesta di acquisto e gli stessi beni scaricati dallinventario di appartenenza. Art. 19Qualora, per la realizzazione dei progetti approvati, vi sia necessità di scambio temporaneo di docenti fra le Istituzioni Scolastiche che partecipano alla Rete, tale scambio è possibile nello spazio temporale limitato alla realizzazione del progetto, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva e alle seguenti condizioni: a) libero consenso degli interessati; b) appartenenza ad uno stato giuridico omogeneo; c) rinuncia al trasferimento per la durata del proprio impegno nel progetto. In mancanza di una specifica contrattazione collettiva in materia, è ammesso il ricorso alle collaborazioni plurime di cui allart. 27 del C.C.N.L. Scuola del 26.5.1999 e sue eventuali integrazioni e modificazioni vigenti al momento dellesigenza. Nel caso vi fosse la possibilità di utilizzare organici funzionali, gli stessi potranno essere definiti in modo tale da portare un valido contributo alla realizzazione dei progetti, consentendo laffidamento dei servizi a persone dotate di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi, di raccordo istituzionale e di gestione di laboratori e progetti. Art. 20Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, la Rete potrà compiere tutti gli atti e contratti, ricevere contributi da Enti pubblici e da privati, accogliere lasciti, donazioni ed effettuare operazioni commerciali e quantaltro esplicitamente previsto dai commi 6,7,8,9,10 dellart.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275. In particolare, la Rete di Scuole costituirà o aderirà a Consorzi pubblici e privati, con Università, Istituti di Credito, Camere di Commercio, Istituzioni, Associazioni ed Enti, locali e territoriali, Enti pubblici e privati, per assolvere a compiti istituzionali e per partecipare a progettazioni e bandi per attività coerenti con i Piani dellOfferta Formativa delle Scuole in Rete e con le finalità della Rete medesima, indetti da Enti e Istituzioni Nazionali ed Internazionali nel settore dellEducazione, della Ricerca, della Informazione, della Comunicazione, del lavoro, dellAssistenza, dello Sport, dellArte e della Cultura. Art. 21In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Scuole della Rete, esse sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dellart.11, comma 5 e dellart.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241. Art. 22Modificazioni al presente Atto potranno essere apportate con delibera approvata dai 3/4 dei Legali Rappresentanti delle Scuole della Rete, in Conferenza di Servizio. Art. 23Il presente atto è depositato in copia originale presso le Segreterie delle Scuole della Rete e pubblicato in copia ai rispettivi Albi. Il Dirigente della Scuola capofila provvederà, al fine della più capillare informazione e diffusione, allinvio di copia a stampa del presente atto al Ministero della Pubblica Istruzione, alla Direzione Scolastica Regionale della Toscana, ai Centri Servizi Amministrativi delle Province Toscane, allIRRE Toscana, alle Università della Toscana, agli amministratori degli enti locali, provinciali, regionali, agli organi di informazione locali e nazionali. Art. 24Per quanto non espressamente previsto si rimanda allordinamento generale in materia di istruzione e alle leggi e disposizioni vigenti. Letto, confermato e sottoscritto. Crespina lì, 4 Giugno 2003